IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  legge  regionale  3  giugno 1982, n. 31, con le successive
modifiche e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1991.
   2.  Gli  aiuti  previsti  saranno  concessi  nei  limiti  ed  alle
condizioni, modalita' ed importi previsti dall'art. 8 del Regolamento
CEE  797/85  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  relativo  al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
   3. Gli stanziamenti annuali fissati dalla legge regionale 3 giugno
1982, n. 31, per gli interventi di cui agli articoli 28 e 96, possono
essere rideterminati con legge di bilancio.
   4. La misura degli  importi  stabiliti  dalla  legge  regionale  3
giugno  1982,  n.  31,  e  successive  modifiche ed integrazioni, per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 8,  9,  19  e  53,
ultimo  comma, possono essere rideterminati dalla Giunta regionale in
rapporto all'entita' degli stanziamenti  che  verranno  iscritti  sui
pertinenti capitoli del bilancio 1991.